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PIANO CASA
UNA OCCASIONE DA NON PERDERE !!!!
Piano Casa Regione Marche: modifiche alla legge
Con la Legge Regionale 21/12/2010, n. 19, "Modifiche alla Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22” si è profondamente modificata e ridefinita la disciplina del Piano Casa. Sono consentiti: Interventi di ampliamento
E’ consentito l'ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20% della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare, in ogni caso l’ampliamento non può comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti, mentre resta in vigore il precedente limite massimo di 200 m.cubi unicamente per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola.
Consentito anche l’ampliamento di edifici a destinazione non residenziale ubicati in zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola: per effettuare l’ampliamento non serve più la motivazione di “specifiche esigenze produttive”, sono inoltre stati eliminati i limiti di 400 mq e quello di 100 mq per gli interventi realizzati tramite incremento delle altezze, in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Gli ampliamenti, infine, possono essere realizzati anche in assenza di modifica della sagoma dell'edificio esistente.
Recupero dei sottotetti Sono ora realizzabili interventi di ampliamento mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purché sia assicurata, per ogni singola unità immobiliare, l'altezza media non inferiore a m. 2, 40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio.
Tali interventi possono essere realizzati anche nei centri storici (zone omogenee A), purché non si modifichino le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde. E’ inoltre possibile aprire finestre, realizzare abbaini ed installare lucernai al fine di reperire la superficie minima di aero-illuminazione, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell'edificio.
Interventi di demolizione e ricostruzione E’ possibile realizzare la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali (con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895) che devono essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica con eventuale ampliamento della volumetria esistente da demolire. I limiti dell'ampliamento, che può essere conseguito attraverso gli interventi descritti, sono previsti come segue:
• 30% della volumetria esistente da demolire se si ottiene un aumento del 15% dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs.192/05 e dal DPR 59/09;
• 40% della volumetria esistente da demolire se viene raggiunto il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.
Tali interventi possono essere realizzati anche sugli edifici non residenziali che necessitano di essere rinnovati ed adeguati sotto il profilo della qualità architettonica o della sicurezza antisismica. In questi casi si applicano i medesimi limiti sopra descritti per gli eventuali ampliamenti realizzati, salvo il caso degli edifici ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola, per i quali i medesimi limiti sono calcolati sulla superficie utile lorda da demolire anziché sulla volumetria esistente da demolire.
Ambito di applicazione Gli ampliamenti possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali, e non ancora utilizzati dagli aventi diritto. Prevista inoltre la possibilità di derogare tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla L.R.13/90, fatta eccezione per l'altezza massima degli edifici rispetto alla loro destinazione d'uso e per le distanze da osservare dagli allevamenti di tipo industriale. Prorogato infine al 30/06/2012 il termine entro il quale presentare le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla L.R. 22/2009, al Comune territorialmente competente, a pena di decadenza dal relativo diritto.