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Tutto quello che bisogna sapere prima di acquistare
Le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa sono molteplici e riguardano la percentuale dell’IVA, quella relativa ad altre imposte dovute all’erario, nonché una detrazione dall’Irpef.
Vediamoli caso per caso.
Qualora si posseggano i requisiti previsti dalla legge:
a) a favore di chi accende un mutuo per l’acquisto della prima casa è concessa una detrazione dall’Irpef pari al 19% dell’ammontare degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori pagati nell’anno per un importo complessivo non superiore, comunque, ad €. 4.000,00 (per anno);
b) l’IVA applicata al costo dell’immobile acquistato come “prima casa” ammonta al 4% anziché al 10%;
c) l’imposta di registro ammonta al 3% anziché al 7%;
d) l’imposta ipotecaria viene addebitata in quota fissa, pari a euro 168, al posto dell'applicazione della percentuale del 2%;
e) e 1%. l’ imposta catastale viene parimenti addebitata in quota fissa, pari a euro 168, al posto dell'applicazione della percentuale dell’1%;
Per poterne usufruire sono necessari i seguenti requisiti:
1. in primo luogo, l’immobile da acquistare deve appartenere ad una categoria “non di lusso” (v. nota)
2. l’immobile deve essere situato nel Comune in cui:
- l’acquirente abbia già o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
- oppure l’acquirente vi svolga la propria attività lavorativa;
- oppure vi abbia sede o vi si eserciti l’attività il datore di lavoro da cui dipende l’acquirente, qualora sia stato trasferito all’estero per motivi di lavoro;
- oppure qualora l’acquirente, cittadino italiano emigrato all’estero, vi decida di acquistare la sua prima casa in territorio italiano.
3. l’acquirente, inoltre:
- non può risultare titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- non può essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le medesime o le diverse agevolazioni “prima casa” che si sono succedute negli anni.
Attenzione!!! La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel comune in cui si vuole acquistare la “prima casa”, così come la dichiarazione di non possidenza, neanche in quota parte né in quel comune né nel resto del territorio italiano, di altri immobili, deve essere resa in atto.
Chi può usufruire delle agevolazioni “prima casa”?
- tutti, a prescindere dalla propria nazionalità di origine;
- anche un minore non emancipato o persone interdette e inabilitate.
Quando non possono essere applicate le agevolazioni “prima casa”?
Le agevolazioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. In tal caso qualche beneficio è comunque previsto, perché l’acquirente può usufruire di un credito d’imposta pari all’importo pagato a fronte dell’imposta di registro o dell’IVA per il precedente, ma l’ammontare del credito non può in nessun caso essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta per l’acquisto della nuova casa di abitazione.
Cosa succede se si è dichiarato falsamente di possedere i requisiti di legge per usufruire delle agevolazioni?
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili, acquisiti con i benefici previsti dalla legge, prima dei cinque anni dalla data del loro acquisto, si deve pagare la quota ordinaria delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, maggiorata di una soprattassa pari al 30% delle imposte stesse.
Quali sono le abitazioni cosiddette di lusso, per il cui acquisto non scattano le agevolazioni?
I criteri e le caratteristiche per stabilire se una casa possa definirsi “di lusso” sono elencati nell’allegato A del D.M. 2 agosto 1969.
Li elenchiamo qui di seguito:
CRITERI
1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc v.p.p. per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati.
4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
5. Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze,le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
8. Le case e le singole unità immobiliari i che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
TABELLA DELLE CARATTERISTICHE
N.B.-Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).
a) superficie dell’appartamento; specificazione delle caratteristiche: superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine,soffitte,scale e posto macchine.
b) terrazze a livello coperte e scoperte e balconi; specificazione delle caratteristiche: quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.
c) ascensori; specificazione delle caratteristiche: quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
d) scala di servizio; specificazione delle caratteristiche: quando, non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi.
e) montacarichi o ascensore di servizio; specificazione delle caratteristiche: quando sono a servizio di meno 4 piani.
f) scala principale; specificazione delle caratteristiche:
- con pareti rivestite di materiali pregiati per una altezza superiore a cm 170 di media;
- con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) altezza libera netta del piano; specificazione delle caratteristiche: superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
h) porte di ingresso agli appartamenti da scala interna; specificazione delle caratteristiche:
- in legno pregiato o massello e lastronato;
- di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
- con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse.
i) infissi interni; specificazione delle caratteristiche: come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
l) pavimenti; specificazione delle caratteristiche: eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell’appartamento:
- in materiale pregiato;
- con materiali lavorati in modo pregiato.
m) pareti; specificazione delle caratteristiche: quando per oltre 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
- eseguite con materiali e lavori pregiati;
- rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
n) soffitti; specificazione delle caratteristiche: se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
o) piscina; specificazione delle caratteristiche: coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
p) campo da tennis; specificazione delle caratteristiche: quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
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